Denuncia di nuova opera e danno temuto, le tutele urgenti contro lavori pericolosi e rischi imminenti

Dalle ristrutturazioni private ai contenziosi condominiali, le azioni di nunciazione rappresentano uno strumento rapido per prevenire danni prima che si verifichino. La denuncia di nuova opera consente di fermare interventi non ancora conclusi che possano arrecare pregiudizio, mentre il danno temuto permette di agire contro situazioni già esistenti ma pericolose. Un focus utile per comprendere tempi, limiti e ruolo centrale dell’amministratore di condominio.

Le “Azioni di nunciazione” sono la denuncia di nuova opera ed il danno temuto.

Si tratta di strumenti fondamentali soprattutto con riferimento alle ristrutturazioni private e condominiali poiché permettono di intervenire urgentemente prima che un danno si verifichi o che un’opera pericolosa venga portata a termine.

In particolare con la “denuncia di nuova opera” il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, che abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresastia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

Nel caso in cui l’opera sia ultimata non sarà più possibile ricorrere a tale azione, ma dovrà farsi ricorso ad altre procedure volte alla rimozione ed alla eliminazione della situazione dannosa.

Il timore di danno deve essere ragionevole e riferito ad un pregiudizio che potrebbe derivare dalle opere che, pur se non immediatamente lesive, possono esserlo in futuro.

L’azione per danno temuto si intraprende invero quando il proprietario, o il titolare di un diritto reale o personale di godimento, denuncia all’autorità giudiziaria il pericolo che da un edificio o da un’altra cosa possa derivare un danno grave e imminente al bene oggetto del suo diritto.

A differenza della precedente, qui non c’è una nuova attività, bensì una situazione di pericolo derivante da qualcosa di già esistente.

Il pericolo deve essere grave e prossimo. Non ci sono limiti temporali finché persiste il pericolo.

Non è richiesta, ai fini della procedibilità dell’azione, la consapevolezza o la colpa del vicino; conta solo il pericolo oggettivo che la sua proprietà rappresenta.

Lo scopo dell’azione è quello di ottenere un provvedimento che elimini il pericolo.

Se, in esito al procedimento, il Giudice ordina l’esecuzione di specifici lavori ed il vicino non adempie, è possibile chiedere l’esecuzione forzata del provvedimento ovvero eseguire (laddove possibile) direttamente i lavori con diritto di rivalsa delle spese sostenute sul vicino, ferma l’eventuale ulteriore condanna a sanzioni pecuniarie o denunce per inosservanza di provvedimento dell’autorità giudiziaria a carico di quest’ultimo.

Queste azioni possono proporsi anche in ambito condominiale quale strumento di autotutela al fine di superare le lungaggini assembleari in caso di situazioni di pericolo.

In queste vicende l’amministratore ha un ruolo centrale dovendo compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni. Se una nuova opera è, infatti, lesiva per il Condominio ovvero teme un danno per lo stesso, può (e deve) agire anche senza attendere la preventiva deliberaassembleare.

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DIRITTO DI ABITARE
Puntata del 04/03/26
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