Animali in condominio, diritti garantiti ma con regole precise: cosa cambia davvero per proprietari e inquilini

Dalla riforma del condominio del 2012 al tema dei rumori molesti, passando per l’uso delle parti comuni e le responsabilità dei proprietari: la presenza di animali domestici negli edifici condominiali è un diritto tutelato dalla legge, ma richiede una gestione attenta per evitare sanzioni civili e, nei casi più gravi, anche penali.

Con la cd. Riforma del condominio del 2012 è stato stabilito che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici

Quindi, vita più facile per gli animali domestici in Condominio.

Se un cane o un gatto, o qualunque animale domestico, infatti, non provoca disturbo agli altri condomini, non può esserci valido divieto per loro – i regolamenti di condominio non possono vietare il possesso di animali domestici in casa, secondo l’art. 1138 del Codice Civile

Ma quali sono gli animali che possono stare in Condominio?

Con il tempo sono aumentate le persone che detengono in casa, oltre ai cani, gatti ed uccellini, anche animali non convenzionali. Molte specie sono ultimamente diventate “N.A.C.”  ossia “nuovi animali da compagnia”, categoria che comprende piccoli mammiferi, uccelli, rettili e anfibi.

Continuano ad essere vietate in Condominio tutte le specie pericolose per la salute e l’incolumità delle persone.

È, pertanto, un diritto del condomino possedere un animale domestico che, tuttavia, deve essere correttamente gestito all’interno del Condominio nel rispetto dei diritti di tutti i partecipanti.

Il proprietario dell’animale ha l’obbligo di mantenere l’igiene e l’ordine delle aree comuni, in particolare il proprietario del cane deve tenerlo al guinzaglio nelle aree comuni per garantire la sicurezza degli altri condomini e dovrebbe utilizzare l’ascensore quando non ci siano all’interno altri condomini.

Un tema molto delicato è quello del cane che abbaia in continuazione in Condominio.

Un abbaiare occasionale non rappresenta un problema, ma un latrato continuo, viepiù notturno che disturba il riposo e la quiete del Condominio, può diventare un illecito. Se il disturbo è eccessivo si può chiedere la cessazione del rumore, l’adozione di misure correttive ed il risarcimento dei danni subiti.

In casi molto gravi e persistenti il disturbo può arrivare ad assumere conseguenze penali con l’accusa per il proprietario di “disturbo della quiete pubblica”.

Preme ricordare che gli animali non possono essere lasciati senza vigilanza per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare anche il reato di omessa custodia.

L’assemblea condominiale, pur non potendo vietare il possesso di animali domestici in casa, ha tuttavia il potere di regolamentare l’uso delle parti comuni da parte dei proprietari degli animali, come stabilire l’obbligo dell’uso del guinzaglio o della museruola, gestire la pulizia delle deiezioni, decretare orari di transito all’interno di particolari aree comuni ovvero sanzionare comportamenti molesti che superino la normale tollerabilità.

Attenzione, il conduttore ha gli stessi diritti e doveri del proprietario, ma deve rispettare sia il regolamento condominiale che il contratto di locazione.

Se essi vietano la presenza di animali il conduttore potrebbe esserne vincolato e laddove non gestisca correttamente il proprio animale causando danni, rumori o sporcizia, il proprietario dell’immobile potrebbe chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento grave.

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DIRITTO DI ABITARE
Puntata del 25/03/26
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