Affitti brevi in condominio, quando si può dire no: diritti del proprietario e tutela della comunità

La diffusione di case vacanza e alloggi turistici ha reso le attività ricettive in condominio un tema sempre più sensibile. In linea di principio sono ammesse, ma possono essere vietate da un regolamento condominiale di natura contrattuale, con divieti chiari e specifici. L’amministratore è chiamato a mediare tra libertà del singolo e quiete collettiva, intervenendo su sicurezza, decoro e gestione degli ospiti, anche con nuove regole interne e, nei casi più gravi, con azioni legali.

Negli ultimi anni, in Italia, le case vacanza e gli alloggi turistici sono diventati un elemento strutturale del turismo, grazie al ritorno dei flussi internazionali e al desiderio dei viaggiatori di trovare soluzioni più intime e flessibili rispetto agli alberghi tradizionali.

Tuttavia, questo trend ha innescato nuove tensioni tra i diritti dei proprietari che esercitano attività ricettive e quelli degli altri condomini, portando alla necessità di un equilibrio tra libertà individuale e tutela del bene comune.

L’apertura di un alloggio turistico o di una casa vacanza in Condominio è, in linea generale, legittima.

Può, tuttavia, essere vietata se un regolamento condominiale di natura contrattuale – ossia redatto dal costruttore o approvato all’unanimità – impone un divieto espresso e specifico.

Un semplice regolamento assembleare, approvato a maggioranza, non può limitare i diritti del singolo proprietario.
Inoltre, la giurisprudenza sottolinea che i divieti devono essere chiari e mirati: un generico riferimento ad “attività alberghiere” o “contrarie al decoro” non è sufficiente per escludere gli affitti brevi, che rientrano nel legittimo uso dell’immobile.

Le attività ricettive generano spesso problemi di convivenza: aumento del via vai di persone estranee, maggiore usura delle parti comuni, rumori e comportamenti incivili.

Nei centri storici, dove gli alloggi turistici e gli affitti brevi proliferano, i residenti lamentano la perdita del senso di comunità condominiale, ed il crescente numero di furti dovuti al continuo ingresso di sconosciuti. 

Altri disagi riguardano il decoro dello stabile e la conseguente perdita di valore degli immobili.

L’amministratore del Condominio riveste un ruolo cruciale di mediazione e garanzia: deve far rispettare il regolamento, in particolare vietando dette attività in presenza di un espresso divieto nel regolamento contrattuale ovvero richiamare formalmente i condomini che, nell’esercizio pur legittimo delle loro attività, comportano disturbo alla quiete condominiale.

Un suggerimento potrebbe essere quello di convocare l’assemblea per discutere situazioni problematiche e proporre nuove norme interne su check-in/check-out, gestione dei rifiuti o uso delle parti comuni.

In casi gravi di mancato rispetto delle norme, può – con l’approvazione dell’assemblea – proporre azioni legali.

In conclusione, seppur talvolta complessa, la convivenza tra attività ricettive e condomini residenti è possibile con equilibrio, dialogo e regole chiare.

Il diritto di proprietà va conciliato con il rispetto della sicurezza, del decoro e della tranquillità collettiva.

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DIRITTO DI ABITARE
Puntata del 29/10/25
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