Il Condominio non è solo una struttura fisica, ma uno spazio in cui l’uso degli spazi comuni influenza profondamente i rapporti umani.
Il principio cardine che regola la vita condominiale in questo ambito è semplice ma fondamentale: tutti i condomini hanno diritto di usare le parti comuni, a condizione che non ne impediscano il pari uso agli altri e non ne modifichino la destinazione.
La regola della stabilità: L’occupazione stabile di una porzione di bene comune configura un abuso perché impedisce il pari uso dello spazio agli altri partecipanti.
Lasciare permanentemente oggetti propri in un’area comune rischia infatti di ridurre lo spazio fruibile da parte degli altri condomini trasformando, di fatto, l’area comune in un luogo di uso esclusivo del singolo.
In sintesi, la collocazione di oggetti personali in modo stabile e che impedisce o riduce l’uso da parte degli altri condomini è considerata illecita. Anche una eventuale delibera assembleare che autorizzasse un uso esclusivo a vantaggio del singolo potrebbe essere considerata invalida ed impugnabile.
Esistono tuttavia delle eccezioni e tolleranze.
Se l’uso dello spazio comune è temporaneo, non esclusivo e compatibile con le funzioni dell’area occupata, può essere ammesso (salvo diverse disposizioni regolamentari o assembleari).
Esempi di tolleranza sono i vasi di fiori o piante, generalmente consentiti sul pianerottolo o nel cortile purché non intralcino il passaggio (specie in emergenza) e non creino pericoli, anche i passeggini e le biciclette sono ammessi, soprattutto in aree specifiche quali l’androne o il cortile, se non ostacolano il transito e se il regolamento o l’assemblea lo consentono.
Quando un condomino occupa stabilmente, quindi illegittimamente, uno spazio comune con beni privati, gli altri condomini o l’amministratore possono agire per tutelare i diritti violati.
La soluzione preferibile è sempre il dialogo e la segnalazione informale, altrimenti è possibile agire giudizialmente nel caso di persistenza dell’abuso ricorrendo al giudice per ottenere un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e per il rimborso delle spese.
Attenzione, inoltre, se l’abuso crea danni (ad esempio, ostacolo alle vie di fuga o incendio) può configurarsi una responsabilità civile o penale a carico di chi ha occupato le aree comuni.










