Sembra uno slogan elettorale, ma lungi da me l’idea di fare promesse al vento, di quelle piene di avverbi indefiniti di quantità, di tempo e di modo.
Voglio però parlare di prospettive che certe leggi hanno in grembo e che poi trovano difficoltà ad essere concretizzate.
Il D.Lgs. 81/08 promette uniformità della tutela sul territorio nazionale. Poi la norma entra nei luoghi di lavoro e incontra organizzazioni, comportamenti e livelli di prevenzione molto diversi.
Ci sono articoli del D.Lgs. 81/08 che chi si occupa di sicurezza conosce quasi a memoria. L’articolo 17, il 18, il 19 con tutti gli obblighi, il 28 per la valutazione dei rischi, il 37 per la formazione. Poi c’è l’articolo 1, quello dedicato alle finalità, che ha tutta l’aria di essere uno di quei passaggi istituzionali da leggere velocemente prima di arrivare alle parti operative.
Io, invece, partirei proprio da lì.
Tra le finalità del decreto compare un’espressione impegnativa: garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale.
Questa uniformità faccio fatica a riconoscerla sempre. Ho visto cantieri nei quali una protezione mancante determina l’immediata sospensione della lavorazione e altri nei quali una situazione molto simile viene affrontata con il classico: “Tanto ci vogliono dieci minuti”.
Il decreto è lo stesso. Il rischio è lo stesso. Anche la legge di gravità è la stessa. Quello che cambia è tutto ciò che sta nel mezzo.
La sicurezza reale dipende dall’organizzazione dell’impresa, dalla qualità della formazione, dalla presenza effettiva del preposto, dall’attenzione del committente, dalla capacità di gestire gli imprevisti e persino da ciò che, in un determinato ambiente di lavoro, viene considerato normale.
Una protezione mancante può essere percepita come una condizione che impedisce di lavorare oppure come un piccolo fastidio da risolvere facendo più in fretta.
È in questa differenza che l’articolo 1 smette di essere una dichiarazione introduttiva e diventa, almeno per me, una verifica molto concreta: due lavoratori esposti allo stesso rischio ricevono realmente la stessa tutela?
Sulla carta dovrebbe essere così. Sul campo la risposta è meno scontata.
Quei maledetti dieci minuti più pericolosi del cantiere: la situazione è piuttosto comune. Un parapetto, oppure la protezione di una macchina, quella che impedisce di farsi trascinare dentro un braccio, manca, qualcuno se ne accorge e la lavorazione dovrebbe essere interrotta. Poi arriva la considerazione che conosciamo bene: “Dobbiamo lavorare lì solo per poco”.
Quei pochi minuti riescono spesso a trasformare una misura necessaria in una fastidiosa perdita di tempo. Il rischio, però, non ragiona sulla durata prevista della lavorazione. Una caduta dall’alto può avvenire dopo trenta secondi.
La qualità di un sistema di prevenzione emerge proprio quando qualcosa esce dal programma. Finché tutto procede come previsto, procedure e organizzazione possono sembrare perfette. Quando manca un’attrezzatura, cambia una lavorazione o arriva un imprevisto, scopriamo quanto quelle procedure siano entrate realmente nel modo di lavorare dell’azienda.
È lì che si misura la distanza tra sicurezza documentata e sicurezza praticata.
Possiamo avere un DVR aggiornato, un POS completo, lavoratori formati, preposti individuati, procedure aziendali, verbali e scadenze rispettate. Tutto formalmente corretto.
Poi comincia il lavoro.
Il lavoratore conosce realmente la procedura? Il preposto interviene quando vede un comportamento scorretto? Una situazione anomala viene segnalata? Quella segnalazione produce una decisione? Dopo un quasi incidente cambia qualcosa oppure si continua esattamente come prima?
La conformità documentale è relativamente facile da verificare, spesso e volentieri solo sulla scrivania, con verbali e moduli inventati di sana pianta. La conformità operativa è più scomoda, perché obbliga a uscire dall’ufficio e guardare cosa succede davvero.
Ed è qui che alcune esperienze apparentemente lontane dalla sicurezza possono diventare interessanti.
Nella progettazione energetica c’è un meccanismo abbastanza severo. Faccio una verifica e il risultato è negativo. A quel punto devo modificare il progetto: posso intervenire sulla stratigrafia, correggere un ponte termico, cambiare una soluzione impiantistica. Poi eseguo nuovamente il calcolo.
Se la verifica continua a essere negativa, intervengo ancora.
Nella sicurezza incontro qualche volta una logica diversa. Si verificano tre anomalie simili, due near miss, una procedura viene sistematicamente aggirata e un comportamento scorretto continua a ripetersi. Eppure, l’organizzazione rimane sostanzialmente identica, perché il DVR è ordinato, la formazione è stata effettuata e i registri sono firmati.
Se applicassimo questo metodo alla progettazione energetica, potremmo consegnare una Legge 10 con verifiche negative spiegando che abbiamo comunque organizzato una riunione.
Non credo che funzionerebbe.
Stiamo misurando quello che conta davvero? Nel campo della sicurezza siamo abituati a raccogliere molti numeri. Ore di formazione, numero di corsi, sopralluoghi effettuati, audit eseguiti, procedure emesse, documenti aggiornati. Sono informazioni utili, ma descrivono soprattutto ciò che il sistema ha fatto.
Raccontano molto meno quello che è successo dopo.
A me interesserebbe sapere quante anomalie si ripetono, quanti near miss vengono realmente segnalati, quanto tempo passa tra una segnalazione e la sua soluzione, quanti lavoratori sanno spiegare una procedura critica senza avere il documento davanti e quante volte un preposto interviene quando le esigenze produttive entrano in conflitto con una misura di sicurezza.
Sono indicatori diversi. Cercano di misurare gli effetti, non gli adempimenti.
Potremmo pensare a un indice per misurare la sicurezza reale, un Indice di Attuazione Reale della Sicurezza.
Il principio è semplice. Prendiamo alcune misure previste dal DVR, dal POS o dalle procedure aziendali e andiamo a verificarle direttamente sul luogo di lavoro. Controlliamo se vengono applicate, se i lavoratori le conoscono, se il preposto ne verifica il rispetto, se sono disponibili gli strumenti necessari e se le eventuali anomalie vengono registrate e corrette.
L’indicatore può essere affinato, adattato e discusso. È proprio questo il punto. Vorrei spostare una parte della nostra attenzione da ciò che abbiamo predisposto a ciò che accade realmente dopo.
Un POS di centocinquanta pagine può essere tecnicamente impeccabile. Se davanti a una situazione pericolosa la risposta operativa rimane “fai veloce”, quelle centocinquanta pagine hanno prodotto molto meno di quanto pensiamo.
L’articolo 1 contiene anche un passaggio che merita più attenzione di quella che normalmente gli dedichiamo. Il decreto richiama espressamente le differenze di genere, di età e la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Prendiamo proprio quest’ultimo caso. Un lavoratore straniero partecipa alla formazione, riceve una procedura e firma la documentazione prevista. Poi entra in cantiere, dove ci sono rumore, macchine in funzione, indicazioni rapide e termini tecnici. Il preposto gli spiega cosa deve fare e lui annuisce.
Ha capito? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che ha annuito.
La firma dimostra che un documento è stato consegnato. Non dimostra che il suo contenuto sia stato compreso. Anche questa distinzione dovrebbe entrare molto più spesso nelle nostre verifiche.
Garantire una tutela uniforme non significa necessariamente consegnare a tutti lo stesso foglio. Significa fare in modo che persone diverse raggiungano un livello di protezione realmente adeguato.
Il D.Lgs. 81/08 rimane il punto di partenza, ma poi entra davvero nei cantieri, nelle aziende, davanti alle macchine e dentro le decisioni che vengono prese durante il lavoro.
L’articolo 1 promette uniformità della tutela. Vale la pena prendere quella promessa sul serio e verificare quanto riesca ad arrivare fino al lavoratore.
Il decreto è uguale per tutti. Il rischio, quando si presenta, pure.








