Una firma sulla CILA, un incarico affidato a una società e una ristrutturazione che presenta diversi difetti. Poi arriva la contestazione del committente e comincia la ricerca delle responsabilità.
E recenti sentenze affrontano una situazione che merita l'attenzione di chi si occupa di lavori privati.
La vicenda riguarda un intervento di ristrutturazione interna affidato a una società di progettazione. Il contratto comprendeva la predisposizione della CILA e la direzione dei lavori. Un architetto, indicato come direttore tecnico della società, risultava anche direttore dei lavori nella comunicazione edilizia da lui firmata digitalmente.
Durante l'esecuzione erano emersi difetti nella posa delle soglie, nei serramenti e in altre lavorazioni. I committenti avevano interrotto i rapporti contrattuali.
Il professionista sosteneva di non aver assunto personalmente l'incarico di direzione lavori. Il contratto, infatti, era stato sottoscritto con la società.
Il Tribunale ha però attribuito rilevanza anche alla documentazione amministrativa e al ruolo assunto nei confronti del committente, riconoscendo nel caso concreto una responsabilità solidale del professionista e dell'impresa.
È un passaggio interessante.
La distinzione tra direttore tecnico di una società e direttore dei lavori può avere significato nei rapporti interni. Ma non è sufficiente, da sola, a escludere una responsabilità verso il committente.
Naturalmente, la responsabilità non deriva automaticamente dalla presenza di un nominativo su un modulo. Occorre valutare l'incarico, gli obblighi assunti, le condotte e il collegamento con i difetti contestati.
Resta però un principio che ogni professionista dovrebbe tenere presente: essere indicati come direttore dei lavori comporta conseguenze che non possono essere liquidate come semplici adempimenti amministrativi.
Nelle ristrutturazioni private capita di incontrare due interpretazioni opposte della direzione lavori.
Secondo la prima, il professionista dovrebbe essere continuamente presente in cantiere, controllando ogni operazione degli operai.
Per la seconda, sarebbero sufficienti alcune visite occasionali, magari effettuate quando l'impresa segnala un problema.
Nessuna delle due rappresenta correttamente il ruolo.
Il direttore dei lavori non sostituisce il capocantiere e non assume automaticamente gli obblighi organizzativi del datore di lavoro dell'impresa.
Deve però esercitare una vigilanza tecnicamente adeguata alle caratteristiche dell'intervento.
Pensiamo alla posa di un serramento. Prima delle finiture possiamo controllare i fissaggi, i giunti, le sigillature e i raccordi con la muratura. Dopo il completamento, alcuni di questi elementi non saranno più visibili.
Lo stesso accade con l'impermeabilizzazione di una terrazza. I raccordi con i bocchettoni, i risvolti verticali e le sovrapposizioni devono essere verificati prima che il sistema venga coperto.
E ancora, gli impianti sottotraccia. Una volta chiuse le pareti, ricostruire le modalità di posa può richiedere demolizioni.
Il controllo deve quindi seguire l'avanzamento delle lavorazioni. E, direi, anche la tracciabilità, quasi sempre ignorata.
Un sopralluogo effettuato nel momento giusto può essere molto più utile di diverse visite durante le quali non viene verificato nulla di significativo.
E rimandiamo ad un altro momento il tema della competenza rispetto alla verifica delle lavorazioni.
Nelle controversie edilizie si incontrano ricostruzioni differenti: il professionista sostiene di aver impartito determinate istruzioni. L'impresa afferma di averle rispettate. Il committente riferisce di aver segnalato più volte un difetto. O peggio, il professionista dice che non era compito suo.
Poi si cercano i documenti.
Un verbale di sopralluogo può dimostrare che una lavorazione è stata controllata. Una fotografia datata può documentare una fase esecutiva. Un ordine di servizio può attestare una prescrizione impartita all'impresa.
La successiva verifica può confermare che la correzione richiesta è stata effettivamente eseguita.
Questo non significa trasformare il cantiere in un archivio di documenti.
Significa lasciare traccia delle attività tecniche che hanno un'effettiva rilevanza.
La documentazione, da sola, non garantisce la correttezza del controllo. Ma senza documentazione diventa spesso difficile ricostruire ciò che è stato fatto.
Nella mia attività professionale mi capita di esaminare edifici nei quali i difetti emergono dopo la conclusione dei lavori. Infiltrazioni, distacchi, fessurazioni e problemi di posa.
Quando cerchiamo di risalire alle cause, la disponibilità di fotografie delle fasi esecutive e di verifiche registrate può fare una differenza enorme.
Non sempre permette di individuare immediatamente il responsabile, la causa. Ma consente di ricostruire il processo costruttivo con elementi oggettivi.
Ritengo, si, lo so, sembra, e sottolineo sembra, pleonastico, che la direzione lavori debba essere organizzata già prima dell'apertura del cantiere.
Il professionista dovrebbe individuare le lavorazioni che richiedono verifiche specifiche, stabilire quando effettuarle e definire quali evidenze raccogliere.
Durante l'esecuzione registra gli esiti, segnala le eventuali non conformità e verifica le correzioni.
È un metodo che consente di gestire meglio il rapporto con l'impresa e di informare il committente sull'effettivo andamento dei lavori.
L'organizzazione dei controlli è un tema sul quale sto lavorando anche attraverso lo sviluppo di OPERA PLUS, un'applicazione pensata per supportare il direttore dei lavori nella gestione delle lavorazioni, delle verifiche e delle evidenze raccolte in cantiere. Il progetto nasce proprio dall'esigenza di rendere il controllo tecnico più organizzato, documentabile e coerente con l'avanzamento dei lavori.
C'è poi un aspetto che riguarda direttamente le imprese.
Un controllo tecnico tempestivo può evitare che un errore venga trascinato nelle lavorazioni successive, moltiplicando costi e tempi di ripristino.
Un'impermeabilizzazione difettosa individuata prima della posa della pavimentazione è un problema gestibile.
La stessa anomalia scoperta dopo un'infiltrazione nell'appartamento sottostante diventa una vicenda ben diversa.
Sono spunti che vanno oltre il singolo contenzioso.
La direzione lavori deve corrispondere a un'attività effettiva, coerente con gli obblighi assunti e sostenuta da verifiche adeguate.
Non servono sopralluoghi fatti per riempire un calendario. Servono controlli capaci di intercettare gli errori quando è ancora possibile correggerli.
Un direttore dei lavori non deve dimostrare di essere stato sempre in cantiere. Deve poter dimostrare di aver svolto la vigilanza richiesta dal proprio incarico. E questo incarico deve essere assunto quando si hanno le competenze e l’esperienza per farlo.
E quando una lavorazione viene coperta, il momento migliore per controllarla è già passato.


